Diete, il personal trainer può dare consigli alimentari?
22 Aprile 2026
Per illustrare, nello specifico, la questione personal trainer e diete si lascerà la parola al magistrato Alfonso Marra.
La Riforma dello Sport ha fatto assurgere l’attività fisica al rango di diritto fondamentale della persona, ponendolo sullo stesso livello del diritto alla tutela della salute, di quello di libertà personale e altri ancora.
Oggi finalmente siamo in presenza di una maggiore sensibilizzazione di tale settore per i suoi effetti positivi sulla salute nonché per l’importanza nella formazione dei giovani. Ma se è vero che la tutela della salute dei soggetti affetti da patologie è di competenza in via esclusiva dei medici, è altrettanto vero che essa, in ragione della prevenzione che esercita sulle malattie, spetti a numerosi altri soggetti sia pubblici che privati. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle persone che gestiscono attività lavorative e come tali responsabili della sicurezza sul lavoro dei dipendenti nonché alle indicazioni alimentari fornite dagli istruttori in palestra agli allievi, che sono persone sane.
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La normativa
Quali sono e norme che regolano queste attività di prevenzione e che in molti casi possono configurare addirittura un vero e proprio obbligo giuridico? Le più importanti sono scritte nella nostra Costituzione e tutte le altre in apposite disposizioni di legge.
Nel diritto costituzionale alla prevenzione sta il collegamento tra personal trainer e diete
La Carta Costituzionale rappresenta il vertice delle fonti del nostro diritto e molte norme in essa scritte sono di immediata applicazione.
Negli ultimi anni è intervenuta una modifica di rango costituzionale che ha riconosciuto esplicitamente l’attività sportiva come diritto fondamentale della persona. In particolare, con l’inserimento di un nuovo comma nell’art. 33 della Costituzione, lo sport viene oggi considerato strumento essenziale per il benessere psicofisico dell’individuo, assumendo una rilevanza pari ad altri diritti costituzionalmente garantiti.
Premesso che è del tutto pacifico che le prescrizioni di diete a soggetti portatori di patologie collegate alla alimentazione e le prestazioni di diagnostica e terapeutiche spettino in modo esclusivo ai medici, essendo essi a ciò autorizzati dal titolo di studio conseguito. Non altrettanto può sostenersi per quanto concerne tutte quelle altre attività che incidono in modo indiretto sulla salute, quali tutti gli atti di prevenzione. Difatti la prevenzione, in una miriade di attività sia pubbliche che private, viene esercitata da altri soggetti che non hanno nulla a che fare con la classe medica. Occorre distinguere tra interventi che incidono direttamente sulla salute, come quelli diagnostici o terapeutici riservati ai medici, e attività che producono effetti solo mediati o indiretti sul benessere della persona. Le indicazioni alimentari rivolte a soggetti sani rientrano in questa seconda categoria, in quanto non hanno finalità curative ma di supporto e prevenzione.
Ciò si verifica in palestra ove gli istruttori possono fornire indicazioni alimentari a tutti i frequentatori, ivi compresi quelli ai quali il medico curante ha prescritto un’attività sportiva per mantenersi in forma.
A tal riguardo occorre precisare che scelta dell’esercizio da eseguire resta comunque di competenza esclusiva degli istruttori. E ciò in ragione della “competenza specifica” che essi per poter esercitare tale ruolo debbono possedere, come dispone l’art 42 legge N 36 del 2021.
Cosa dice il Codice Penale
Di tal che deve ritenersi che all’istruttore, che prescriva un particolare tipo di alimentazione non possa essere ascritto il reato di esercizio della professione medica (art 348 C P) sull’errato presupposto che anche la dieta a soggetti sani sia qualificabile un atto sanitario.
Si tratta, infatti, di un attività di generale prevenzione che egli deve esercitare quale preposto alla tutela della salute degli allievi. Nell’ambito dell’attività sportiva, è prassi diffusa monitorare i progressi degli allievi attraverso la rilevazione periodica di parametri come il peso corporeo. Tale attività ha una funzione meramente organizzativa e di verifica dell’efficacia dell’allenamento, senza implicare valutazioni di tipo medico o interventi terapeutici.
Spetta, d’altra parte, solo al Personal Trainer, e non al sanitario, stabilire quale tipo di esercizio sia più confacente e di conseguenza calibrare l’alimentazione al tipo di sport e di esercizi fisici.
La raccolta e registrazione dei dati relativi agli allievi, come il peso o altri parametri fisici, deve comunque avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Tali informazioni, pur non essendo necessariamente sanitarie, richiedono adeguate garanzie di riservatezza e corretto trattamento.
Libertà personale e tutela della salute
La legittimità dei personal trainer di centri sportivi di entrare in merito alla dieta si ricava dallo esame di alcune norme costituzionali.
Una è l’Art 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo fra i quali la libertà personale, di pensiero, di religione, di riunione ed altre ancora, oltre a quella di scelta del proprio stile di vita e delle scelte alimentari.
La seconda è l’ articolo 32 che tutela la salute come diritto inviolabile della persona e di interesse per la collettività, che chiaramente comprende soprattutto la prevenzione delle malattie che viene delegata ad altre professionalità.
La terza è l’art 33, che sancisce la libertà dello insegnamento e della comunicazione a terzi, di manifestazione del proprio pensiero riguardante ogni branca scientifica e tecnica che abbia la capacità di illuminare altri.
Le diete per persone sane: interpretazioni non condivisibili e responsabilità dei personal trainer
A sottolineare l’importanza delle scelte alimentari c’è l’iniziativa del Politecnico di Milano che a far tempo dal 2020 ha istituito una laurea magistrale in “Food engineering,” con l’obiettivo di formare professionisti esperti nella preparazione di cibi e bevande.
Un soggetto sano è libero di alimentarsi nel modo che preferisce e può seguire le indicazioni che provengono dal suo istruttore di palestra. A sua volta un personal trainer di palestra o di un centro fitness può ben legittimamente dare delle indicazioni alimentari a un allievo (art 33 Cost), anche tenendo conto delle sue propensioni (come per esempio quelle orientate su diete vegane o di altro tipo).
Non sembrano quindi, condivisibili sulla scorta di quanto innanzi detto, i principi affermati anni fa dalla Cassazione Penale (sent. N 17738/2015 e N 20281/2017) secondo le quali le diete a soggetti sani spettano solo ai medici e ai biologi.
L’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato tali pratiche come atti sanitari appare discutibile, in quanto non tiene adeguatamente conto della loro natura tecnica e non clinica. Si tratta, infatti, di strumenti di monitoraggio funzionali all’attività sportiva e non di attività finalizzate alla cura della persona.
Aggiungerei inoltre, che le indicazioni alimentari da parte di un istruttore della palestra e del centro fitness agli allievi sia doveroso. Costituisce un vero e proprio obbligo giuridico tenuto conto dell’impegno fisico che richiede ogni singolo esercizio. Per esempio, il sollevamento pesi richiede uno stato fisico diverso da quello necessario per un semplice esercizio ginnico.
Conclusioni
Oggi la importanza dello sport in generale risiede nell’art 32 della Costituzione per i suoi indiscussi effetti positivi sulla salute. Lo sport e l’alimentazione concorrono alla realizzazione di uno stato complessivo di equilibrio fisico e mentale, comunemente definito “wellness”. Questo concetto, ormai consolidato anche in ambito giuridico e sociale, evidenzia come il benessere non coincida solo con l’assenza di malattia, ma con una condizione più ampia di qualità della vita.
Di tal che, deve ritenersi che il medico prescriva al suo assistito in via generale la pratica sportiva, senza indicare il tipo di esercizi (in relazione ai quali è collegata un’alimentazione opportuna).
L’individuazione dei singoli esercizi spetta in modo esclusivo allo istruttore, che è secondo il nostro ordinamento giuridico responsabile della sicurezza fisica dell’allievo. E difatti, nel malaugurato caso di un infortunio con lesioni o eventi più gravi a carico dei frequentatori l’istruttore affidatario potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente a norma dell’art art 40 comma 2 C. P. in base al quale “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedirlo equivale a cagionarlo”.
