Le nuove leggi sullo sport: sconosciute alla maggior parte degli italiani

Autore: Alfonso Marra
4 Novembre 2025
il riassunto di ciò che dice la Riforma dello Sport e le ultime normative in merito all'attività sportiva

In questi ultimi anni sono state emanate alcune leggi in tema di attività sportiva che si possono definire rivoluzionare per le innovazioni introdotte a tutela del diritti del cittadino, garanzie prima totalmente inesistenti. Lo sport viene valorizzato come strumento di prevenzione di tutte le malattie. Prima era, invece, collocato fra le attività prevalentemente con finalità ludiche. Tali norme, però, oggi non possono essere applicate perché mancano i decreti di attuazione. Non risulta che questi ritardi del legislatore abbiano suscitato giustificate reazioni e lamentele di sorta da parte dei numerosi cittadini interessati. Fra le leggi, la più importante è senz’altro la riforma costituzionale del 2023 che ha incluso l’attività sportiva fra i diritti fondamentali della persona al pari di quello della tutela della salute, ma di ciò parleremo innanzi. Iniziamo dalla Riforma dello Sport per fare un breve riassunto.

Breve riassunto delle novità della Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport (legge n. 87 del 2019) ha disciplinato l’organizzazione delle strutture sportive, ha introdotto nuovi obblighi giuridici per gli istruttori e i titolari di palestra. Ha definito lo sport e l’attività sportiva in genere come “ogni forma di attività fisica fondata sul rispetto delle regole”. Ciò indica agli istruttori quale sia la strada da seguire per poter adempiere correttamente ai propri compiti.

Ha poi equiparato gli istruttori in possesso di una “competenza specifica“ ai laureati in scienze motorie, ma come si è anticipato, la riforma più emblematica, che ha attribuito importanti diritti ad ogni singolo cittadino, è quella costituzionale emanata con la legge n. 1 del 2023.

Essa è stata inserita al 7º comma dell’art. 33 della Costituzione che così afferma: “La Repubblica riconosce il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“. In tal modo il diritto all’attività sportiva rientra fra i diritti personalissimi.

Diritti non reclamati

Norma altrettanto importante e rivoluzionaria è quella contenuta nel disegno di legge n. 287, approvato all’unanimità dal Senato il 1° agosto 2024, che dovrà essere esaminato ancora dalla Camera, e che, come si è anticipato, ha equiparato l’attività fisica al farmaco, con la previsione che essa possa essere prescritta dal medico di base. Ciò premesso, non si può non osservare che questi nuovi diritti di rango costituzionale non siano stati mai avanzati da alcun cittadino nei confronti dell’Autorità. È vero che mancano i decreti di attuazione, ma è pur vero che ciò non impedisce una presa di posizione del singolo o di un gruppo di cittadini che facciano richiesta alle Autorità statali o regionali di godere di un tale diritto.

Tentare il ricorso al Giudice

Sarebbe possibile anche rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere infine un provvedimento a tal fine. Non sarebbe questa la prima volta che il Giudice Ordinario si pronunci in senso positivo all’accoglimento dell’istanza volta ad ottenere un diritto garantito dalla Costituzione. A tal proposito vorrei ricordare che un po’ di anni fa un veterinario di una cittadina del Sud aveva creato un prodotto che propagandava come idoneo a curare il tumore. Il prodotto veniva effettuato utilizzando il siero di capra, unico animale che non si ammala di tale patologia. Molti ammalati, tenuto conto che un prodotto del genere non era compreso fra i farmaci riconosciuti dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e quindi non acquistabili in farmacia, si rivolsero al Giudice perché ordinasse al Servizio Sanitario di acquistare il sedicente farmaco (poi dimostratosi privo di ogni efficacia). Alcuni Magistrati di ogni parte d’Italia emisero provvedimenti in accoglimento di tali richieste.

Orbene, posto che è assodata l’indiscussa valenza dell’attività sportiva quale idoneo strumento di prevenzione e cura di tante malattie, gli interessati, privi delle risorse per frequentare i centri sportivi, potrebbero oggi “tentare” il ricorso al Giudice ove l’Autorità Amministrativa risponda negativamente all’istanza di assumere l’onere economico della spesa per effettuare quella determinata attività sportiva. Così come è avvenuto tanti anni fa per la terapia delle patologie oncologiche con il siero di capra. Si segue così il percorso effettuato da nostri connazionali per ottenere la fornitura del siero di capra per la sua assimilabilità a un farmaco.

Le leggi sullo sport a favore della collettività

Mi preme poi aggiungere che oggi la natura farmacologica dell’attività sportiva è attestata dal succitato disegno di legge approvato dal Senato. In precedenza ho usato l’espressione “tentare” perché bisogna tenere conto della possibilità che la richiesta non si accolga per una diversa interpretazione della norma costituzionale (art. 33, comma 7) da parte del magistrato assegnatario. Quale che sia la decisione del Giudice, essa comunque costituisce pur sempre una sollecitazione al legislatore all’emanazione dei suddetti atti attuativi.

Quando ciò avverrà, ne trarrà beneficio non solo la salute collettiva ma anche la finanza pubblica, che trarrà vantaggio dalla conseguente riduzione della spesa sanitaria. Tanti benefici, quindi, non solo per il singolo cittadino ma anche per lo Stato.

Cosa dice l’articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole. O per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

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